Olcenengo, 6.04.2020
Considerato che l’Organizzazione mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia per COVID-19 un’emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;
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la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
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il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
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il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
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il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
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il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
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il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
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il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
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il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 9 marzo 2020”;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 22 marzo 2020”;
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Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020 recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 22 marzo 2020”;
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Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della L. 23/12/1978 N. 833, in materia di igiene e sanità pubblica;
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Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica su tutto il territorio nazionale a causa del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;
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Visto l’art. 50 comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
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Vista la Legge 23/12/1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale che prevede anche in capo ai Sindaco il potere di emettere ordinanza di carattere contingibile e urgente in materia di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria avente efficacia sul territorio comunale;
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Considerato che in ambito scientifico è ormai acclarato che la diffusione del virus avvenga attraverso le piccole goccioline (droplet) che vengono prodotte e diffuse nell’ambiente mentre parliamo, tossiamo e stranutiamo e che possono pertanto infettare i soggetti prossimi al contagiato o a contaminare le superfici con le quali potrebbero entrare in contatto i soggetti sani;
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Valutato che da recenti studi scientifici le piccole goccioline (droplet) possono raggiungere anche distanze di 8 metri e oltre;
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Considerato che un rilevante numero di soggetti potrebbero essere contagiati pur essendo asintomatici e che questi soggetti, proprio perché inconsapevoli, rappresentano un temibile veicolo per la diffusione del virus;
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Tenuto conto che tutte le raccomandazioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione sono finalizzate al confinamento sociale invitando le persone a restare presso il proprio domicilio fatto salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazione di necessità ovvero di salute;
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Considerato che il Sindaco, quale autorità sanitaria Locale, intende mettere in atto ogni misura necessaria alla riduzione della diffusione del virus ed avendo preso atto che il rischio di contagio per trasmissione oro-nasale rappresenta il momento essenziale in cui intervenire per contrastare il propagare della malattia, ritiene l’utilizzo della mascherina un presidio fondamentale nel contrasto alla diffusione del virus e quindi di tutela della salute pubblica nella chiara consapevolezza che tale dispositivo è una tutela nei confronti della collettività;
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Ritenuto pertanto indispensabile, per i motivi sopra esposti, adottare misure coerenti con l’impostazione e le finalità delle disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate nel rispetto del limite imposto dall’art. 3 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;
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Ritenuto quindi che le misure oggetto della presente ordinanza NON si pongono in contrasto con le vigenti disposizioni bensì in linea con le stesse;
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Dato atto che la scorsa settimana la giunta Comunale di Olcenengo ha provveduto alla distribuzione porta a porta, ed in forma gratuita, di mascherine per tutta la popolazione residente e domiciliata e che pertanto tutti i nuclei familiari sono dotati dei dispositivi necessari a ottemperare la presente ordinanza;
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Considerato altresì che tutte le misure sino ad oggi adottate per contrastare l’emergenza si pongono come obiettivo generale quello di evitare assembramenti di persone e, più in generale ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a specifiche esigenze inderogabili o a uno stato di necessità;
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Fermo restando l’assoluto divieto di circolazione all’intero del territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da compravate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero sposamenti per motivi di salute;
Per le ragioni indicate in premessa e fatte salve le disposizione statali e regionali attualmente in vigore che si intendono integralmente richiamate:
L’efficacia di queste misure ha decorrenza immediata dalla data di pubblicazione delle presente ordinanza e sino al giorno 13.04.2020 incluso, fatta salva ulteriore proroga dei provvedimenti statali e/o regionali riferiti all’emergenza sanitaria in corso che, se avverrà, prorogherà di diritto le prescrizioni previste con questa ordinanza.
per le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connessi alla presente ordinanza, tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria così come previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689.
Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
che copia del presente provvedimento venga affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Olcenengo;
La presente Ordinanza è immediatamente resa esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio.
IL SINDACO
Dott.ssa Anna Maria Ranghino